Associazione Sportiva Dilettantistica Ibasprengisandur

PRESENTAZIONE


Fondazione

L'Associazione è stata fondata nel marzo 2006 da un gruppo di amici desiderosi di realizzare una bike adventure in Islanda. L'Associazione prende il nome proprio dalla IBAS, Island Bike Adventure Sprengisandur, il primo attraversamento del centro dell'Islanda, da nord-est a sud-ovest, effettuato da una squadra di soci e appassionati di mountain bike nell'agosto 2006.


Affiliazione

Affiliata all'Ente di Promozione dello Sport UISP - Unione Italiana Sport Per tutti, codice di affiliazione F040521.
Registrata come Associazione sportiva dilettantistica senza personalità giuridica nel Registro Nazionale delle Associazioni e Sociatà Sportive Dilettantistiche del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, n. registrazione 22528 data iscrizione 2006-07-24.


Propositi

L'Associazione promuove lo sport per realizzare turismo naturalistico e culturale in Italia e all'estero.
All'estero svolge attività di cicloturismo e trekking nelle zone desertiche dell'Islanda e del Nord Africa.


Riferimenti

Associazione sportiva dilettantistica IBASPRENGISANDUR - CF 04059540262
Sede: via dei Mille, 22 - 31022 Pregnaziol (TV)
Rappresentanza: via Rontana, 44 - 48013 Brisighella (RA)
E-mail: info@ibasprengisandur.it


Cariche sociali

Presidente: Luciano Varutti
Segretario: Flavia Ragiotto
Consigliere: Marcello Stampacchia
Consigliere: Paolo Cenerelli

SOCI


Attività

I Soci propongono e promuovono le iniziative dell'Associazione, partecipano alle attività sportive e possono svolgere funzioni di istruttore o accompagnatore nell'ambito delle manifestazioni sportive dilettantistiche organizzate dall'Associazione.


Iscrizione

Le tessere e la copertura assicurativa sono quelle offerte dall'affiliazione UISP. l'Associazione pratica nell'UISP le seguenti attività:

Per le attività di escursionismo - trekking e cicloturimo è necessario produrre il certificato medico per l'idoneità all'attività sportiva non agonistica: certificato_no_agonistico.pdf.
Il primo passo per iscriversi è inviare all'Associazione la domanda di ammissione: domanda_ammissione_socio.pdf , dopo aver letto l'informativa sul trattamento dei dati: informativa_dati.pdf (Codice in materia di dati personali: Decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 ).

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IBASPRENGISANDUR


TITOLO I

Denominazione e Sede

Art. 1 - Nome, indirizzo e affiliazione


TITOLO II

Scopo e Oggetto

Art. 2 - Fini
Art. 3 - Attività


TITOLO III

Soci

Art. 4 - Numero soci
Art. 5 - Adesione socio
Art. 6 - Diritti socio
Art. 7 - Quota associativa


TITOLO IV

Recesso ed Esclusione

Art. 8 - Perdita qualifica socio
Art. 9 - Dimissione, esclusione
Art. 10 - Delibere perdita qualifica socio


TITOLO V

Patrimonio ed entrate, Esercizio sociale

Art. 11 - Composizione patrimonio
Art. 12 - Periodo di esercizio, bilancio


TITOLO VI

Organi dell'Associazione, Presidente, Assemblee e Consiglio Direttivo

Art. 13 - Organi sociali
Art. 14 - Assemblee
Art. 15 - Assemblea ordinaria
Art. 16 - Assemblea straordinaria
Art. 17 - Assemblea regolarmente costituita
Art. 18 - Presidenza assemblea
Art. 19 - Consiglio Direttivo
Art. 20 - Consiglio costituzione
Art. 21 - Presidente
Art. 22 - Libri sociali


TITOLO VII

Scioglimento e Norma finale

Art. 23 - Scioglimento e patrimonio
Art. 24 - Scioglimento modalità
Art. 25 - Norme applicabili

TITOLO I


Denominazione e Sede

Art. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile è costituita l'associazione sportiva dilettantistica "IBASPRENGISANDUR", associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto. L'Associazione ha sede in Preganziol (TV), via dei Mille n. 22. Essa aderisce, accettandone lo Statuto, all'Unione Italiana Sport Per Tutti (UISP) e alle sue strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale), alle federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali che locali. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero.

TITOLO II


Scopo e Oggetto

Art. 2 - L'associazione, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.

Art. 3 - Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2 l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

TITOLO III


Soci

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - La qualità di socio dà diritto:

I soci sono tenuti:

Art. 7 - I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV


Recesso ed Esclusione

Art. 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Art. 10 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso previsto al punto due dell'art. 9.

TITOLO V


Patrimonio ed entrate, Esercizio sociale

Art. 11 - Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori. Per il conseguimento dei propri fini, l'associazione dispone delle seguenti risorse:

L'associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 12 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI


Organi dell'Associazione, Presidente, Assemblee e Consiglio Direttivo

Art. 13 - Sono organi dell'Associazione:

Art. 14 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 15 - L'Assemblea ordinaria:

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 16 - L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione con la nomina dei liquidatori.

Art. 17 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli associati.

Art. 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 4 ad un massimo di 6 membri scelti fra gli associati, che non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva. I componenti del Consiglio restano in carica due anni, sono rieleggibili e non possono percepire compensi di alcun tipo per l'incarico svolto. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

Art. 20 - In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione approvata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 21 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 - Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali assemblea, Libro verbali consiglio direttivo e Libro soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII


Scioglimento e Norma finale

Art. 23 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

Art. 24 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità generale, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.


Novembre 2011

Associazione sportiva dilettantistica IBASPRENGISANDUR